Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/175: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie concernente l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari · 4 pagine

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4. Osservazioni relative agli articoli Art. 274a e 274b – Caso di sospetto e di epizoozia

Si richiedono precisazioni per l’elenco dei sottoprodotti apicoli che non possono essere trasferiti in caso di epizoozia (SH, ZH) e per gli stadi di sviluppo del parassita (SH).

Art. 274d cpv. 1 – Misure di lotta

AI e AR chiedono di determinare con maggiore esattezza quali colonie devono essere distrutte (le colonie infestate, quelle malate o tutte le colonie di un apiario).

BE e SH chiedono di precisare l’elenco del materiale da non trasferire.

AG chiede di indicare che tutte le colonie di api devono essere distrutte, invece le associazioni Agora, Apisuisse, Prométerre e USC chiedono di valutare la proporzionalità di queste misure o di trovare delle alternative alla distruzione.

BE, GL e ZH desiderano chiare procedure per il trattamento del suolo e BE, GE e ZH delle precisazioni sul miele centrifugato.

Art. 274d cpv. 2 e 3 – Zona di protezione e zona di sorveglianza

ZH propone di definire le zone con degli specialisti e di includere anche le aziende colpite. AI, AR e GR richiedono una migliore presentazione delle misure da prendere nelle zone. BE e GL chiedono che gli apicoltori possano essere sollecitati per i controlli nelle zone, poiché secondo la densità degli apiari il controllo necessario non potrà essere effettuato entro 30 giorni.

Per SO una zona di sorveglianza del raggio di 10 km nella piccola Svizzera non è attuabile. Propone quindi di definire zona da sorvegliare l’intera Svizzera. ZH ritiene che in base al tragitto di volo attivo del piccolo coleottero dell’alveare e tenendo conto del vento la zona di sorveglianza dovrebbe comprendere almeno un raggio di 50 km. Tuttavia, fa notare che vista la mancanza di risorse degli uffici veterinari per una simile estensione le misure non potranno essere attuate senza l’aiuto degli apicoltori. La STA afferma che in Italia la zona di protezione comprende un raggio di 20 km e la zona di sorveglianza un raggio di 100 km e si dichiara favorevole a una zona di protezione con un raggio minimo di 10 km.

AI e GR criticano che, diversamente da quanto previsto per la peste europea e la peste americana, per l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare la zona in cui avviene la lotta non è definita come zona di sequestro bensì come zona di protezione e di sorveglianza e chiedono una definizione omogenea o una definizione delle zone per tutte le epizoozie apicole.

Art. 274d cpv. 4 – revoca della zona di protezione e della zona di sorveglianza

ZH chiede delle precisazioni per i metodi che permettono di confermare l’assenza di sospetto di un’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.

Art. 274d cpv. 5 – Possibilità dell’USAV di ordinare la rinuncia alla distruzione delle co-

lonie di api o di bombi

L’associazione STA chiede che sia regolamentata la non distruzione e non la deroga. Agora e Prométerre chiedono che nel caso in cui l’USAV ordini la non distruzione, e quindi un trattamento, i costi di quest’ultimo devono essere a carico dell’USAV.

LU chiede di classificare l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare nuovamente nella categoria di epizoozie da sorvegliare qualora le misure non permettessero di evitare la propagazione del parassita. ZH chiede di applicare queste misure derogatorie anche per l’installazione e la sorveglianza delle trappole.

Art. 274e – Disposizioni esecutive di carattere tecnico

Apisuisse e USC chiedono di consultare anche il Servizio sanitario apicolo. AVSV SG vuole che siano definiti i laboratori di diagnostica e ZH chiede che siano redatte direttive tecniche precise per il trattamento del suolo.

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