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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 2 pagine

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Ordinanza del DATEC sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune (OCT-ITF)

del ... (avamprogetto versione del 3.7.2014)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 47 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune,

ordina:

Sezione 1: Impianti di trasporto a fune con autorizzazione d’esercizio federale

Art. 1 Riconoscimento come capotecnico

1L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce come capotecnico di un’impresa di trasporto a fune soggetta ad autorizzazione d’esercizio federale chi:

a. dispone di una formazione specifica nel settore degli impianti a fune; e

b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.

2Può riconoscere i capitecnici di imprese di trasporto a fune se questi dispongono di una formazione equivalente e vantano un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.

Art. 2 Riconoscimento come sostituto del capotecnico

1L’UFT riconosce come sostituto del capotecnico di un’impresa di trasporto a fune con autorizzazione d’esercizio federale chi:

a. ha completato una formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune, un tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC o un tirocinio nei settori professionali veicoli, elettrotecnica, metallurgia e macchine; e

b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.

2Può riconoscere i sostituti dei capitecnici di determinati impianti di trasporto a fune se questi vantano un’esperienza d’esercizio di quattro anni nel settore degli impianti a fune.

Art. 3 Formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune

1Dispone di una tale formazione chi ha superato l’esame professionale ottenendo l’attestato federale di specialista degli impianti di trasporto a fune.

2In singoli casi, l’UFT può riconoscere come equivalente una formazione conseguita all’estero nel settore degli impianti di trasporto a fune.

Art. 4 Esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune

1Dispone di una tale esperienza chi vanta un’esperienza professionale di almeno due anni nell’esercizio e nella manutenzione di un impianto di trasporto a fune soggetto ad autorizzazione d’esercizio federale o di un impianto analogo.

2Il tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC è considerato esperienza professionale.

3In singoli casi, l’UFT può riconoscere come equivalenti altre esperienze professionali.

Sezione 2: Impianti di trasporto a fune con autorizzazione cantonale

Art. 5 Riconoscimento come capotecnico

1L’autorità di vigilanza competente riconosce come capotecnico di un’impresa di trasporto a fune con autorizzazione cantonale chi:

a. dispone di una formazione specifica per determinati tipi di impianto, ha completato un tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC o un tirocinio nei settori professionali veicoli, elettrotecnica, metallurgia e macchine; e

b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.

2Può riconoscere i capitecnici di determinati impianti a fune usati a scopi agricoli se questi vantano un’esperienza d’esercizio di quattro anni nel settore degli impianti a fune.

RU 1996 1675

1 RS 743.011