Progetto
Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza del DATEC sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune (OCT-ITF)
del ... (avamprogetto versione del 3.7.2014)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 47 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune,
ordina:
Sezione 1: Impianti di trasporto a fune con autorizzazione d’esercizio federale
Art. 1 Riconoscimento come capotecnico
1L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce come capotecnico di un’impresa di trasporto a fune soggetta ad autorizzazione d’esercizio federale chi:
a. dispone di una formazione specifica nel settore degli impianti a fune; e
b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.
2Può riconoscere i capitecnici di imprese di trasporto a fune se questi dispongono di una formazione equivalente e vantano un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.
Art. 2 Riconoscimento come sostituto del capotecnico
1L’UFT riconosce come sostituto del capotecnico di un’impresa di trasporto a fune con autorizzazione d’esercizio federale chi:
a. ha completato una formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune, un tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC o un tirocinio nei settori professionali veicoli, elettrotecnica, metallurgia e macchine; e
b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.
2Può riconoscere i sostituti dei capitecnici di determinati impianti di trasporto a fune se questi vantano un’esperienza d’esercizio di quattro anni nel settore degli impianti a fune.
Art. 3 Formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune
1Dispone di una tale formazione chi ha superato l’esame professionale ottenendo l’attestato federale di specialista degli impianti di trasporto a fune.
2In singoli casi, l’UFT può riconoscere come equivalente una formazione conseguita all’estero nel settore degli impianti di trasporto a fune.
Art. 4 Esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune
1Dispone di una tale esperienza chi vanta un’esperienza professionale di almeno due anni nell’esercizio e nella manutenzione di un impianto di trasporto a fune soggetto ad autorizzazione d’esercizio federale o di un impianto analogo.
2Il tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC è considerato esperienza professionale.
3In singoli casi, l’UFT può riconoscere come equivalenti altre esperienze professionali.
Sezione 2: Impianti di trasporto a fune con autorizzazione cantonale
Art. 5 Riconoscimento come capotecnico
1L’autorità di vigilanza competente riconosce come capotecnico di un’impresa di trasporto a fune con autorizzazione cantonale chi:
a. dispone di una formazione specifica per determinati tipi di impianto, ha completato un tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC o un tirocinio nei settori professionali veicoli, elettrotecnica, metallurgia e macchine; e
b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.
2Può riconoscere i capitecnici di determinati impianti a fune usati a scopi agricoli se questi vantano un’esperienza d’esercizio di quattro anni nel settore degli impianti a fune.
RU 1996 1675