Progetto

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)

Modifica del...... (stato 1.07.2014)

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza «rapporto di periti» è sostituito con «rapporto di perizia».

In tutta l’ordinanza «accordo d’usufrutto» è sostituito con «convenzione d'utilizzazione».

Ingresso

visti gli articoli 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune;

visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori;

e in applicazione della legge del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Titolo prima dell’art’. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Frase introduttiva

La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della legge sugli impianti a fune e della legge sul trasporto di viaggiatori per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti:

RS ..........

1RS

2 RS 743.01

3 RS 745.1

4 RS 946.51

2014–......