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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)
Modifica del...... (stato 1.07.2014)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «rapporto di periti» è sostituito con «rapporto di perizia».
In tutta l’ordinanza «accordo d’usufrutto» è sostituito con «convenzione d'utilizzazione».
Ingresso
visti gli articoli 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune;
visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori;
e in applicazione della legge del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,
Titolo prima dell’art’. 1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Frase introduttiva
La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della legge sugli impianti a fune e della legge sul trasporto di viaggiatori per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti:
RS ..........
1RS
2 RS 743.01
3 RS 745.1
4 RS 946.51
2014–......