Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 23 pagine

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Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

Ufficio federale dei trasporti UFT

Divisione politica

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sugli impianti a fune

(versione del 1° luglio 2014)

Nota:

Il presente rapporto esplicativo presuppone la lettura delle disposizioni cui fa riferimento.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Campo d’applicazione

L’ordinanza sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011) si applica a tutti gli impianti di trasporto che sono compresi nel campo d’applicazione della pertinente legge federale (LIFT; RS 743.01), leggermente più

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ampio di quello della direttiva CE sugli impianti a fune . Vi figurano infatti anche gli impianti di trasporto a fune impiegati in Svizzera per scopi agricoli e adibiti al trasporto di viaggiatori.

Anche il trasporto di viaggiatori ai sensi dell’articolo 81 della legge federale del 20 marzo 1981

sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) è considerato trasporto di persone ai sensi della LIFT.

All’ordinanza sono sottoposti pure gli impianti di trasporto a fune di competenza cantonale che rientrano nel campo d’applicazione della LIFT, ossia gli impianti di trasporto a fune gestiti a titolo non professionale, i piccoli impianti a fune e le sciovie.

L’ordinanza si applica agli impianti a fune con autorizzazione cantonale solo se le sue disposizioni sono applicabili ai Cantoni.

Pertanto, le disposizioni del capitolo 2 (costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale) concernenti la concessione e la procedura non trovano applicazione. (Si applicano però le prescrizioni relative all’attestato di sicurezza se il Cantone non ha emanato disposizioni in materia).

I Cantoni possono ovviamente dichiarare applicabili altre disposizioni del capitolo 2 dell’ordinanza. Ad esempio, possono decidere di applicare singole disposizioni per alcuni aspetti mentre per altri – ad esempio l’obbligo di picchettamento, i costi di pubblicazione e i termini di disbrigo – possono continuare ad applicare le disposizioni cantonali.

Poiché con la legge sugli impianti a fune il legislatore non ha esercitato il diritto sancito dalla Costituzione federale di emanare disposizioni nel settore degli impianti non adibiti al trasporto di persone, i Cantoni mantengono la propria competenza in questo ambito.

Né l’OIFT né la LIFT si applicano agli ascensori ai sensi della pertinente ordinanza (RS 819.13).

Poiché sono considerati impianti a fune (funivie o funicolari), gli impianti monofune a una sola cabina devono soddisfare anche i requisiti essenziali definiti dalla direttiva europea.

Impianti di trasporto a fune trasferibili: gli impianti a fune sono considerati trasferibili se possono essere costruiti senza l’approvazione dei piani da parte della Confederazione o senza licenza edilizia cantonale. Se serve una licenza cantonale, l’impianto a fune (inclusi gli impianti speciali) è considerato non trasferibile anche se, pur non essendo permanente, viene costruito periodicamente nello stesso luogo o negli stessi luoghi.

Art. 3 Definizioni

Capoverso 1: per impianti speciali si intendono gli impianti di trasporto retti dalla LIFT analoghi alle funivie, alle funicolari o alle sciovie. Poiché tali impianti rientrano nel campo d’applicazione della LIFT

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GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48