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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 2 pagine
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743.123 Impianti di trasporto a fune
Art. 6 Riconoscimento come sostituto del capotecnico
1L’autorità di vigilanza competente riconosce come sostituto del capotecnico di un’impresa di trasporto a fune con autorizzazione cantonale chi:
a. ha completato un tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC o un tirocinio nei settori professionali veicoli, elettrotecnica, metallurgia e macchine; o
b. vanta un’esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune.
2Può riconoscere i sostituti del capotecnico per determinati impianti a fune usati a scopi agricoli se questi vantano un’esperienza d’esercizio di due anni nel settore degli impianti a fune.
Art. 7 Formazione specifica per determinati tipi di impianto
1Dispone di una tale formazione chi ha superato almeno il seguente esame del corso specializzato organizzato dall’associazione Funivie Svizzere (FUS):
a. per gli impianti a fune gestiti a titolo professionale: esame del corso specializzato per capitecnici di piccoli impianti a fune gestiti a titolo professionale;
b. per gli impianti a fune non gestiti a titolo professionale: esame del corso speciale esteso per sciovie;
c. per le sciovie: esame del corso speciale per sciovie.
2In singoli casi, l’autorità competente può riconoscere come equivalente una formazione assolta all’estero nel settore degli impianti di trasporto a fune.
3L’autorità competente può riconoscere per un periodo di al massimo tre anni i capitecnici che non hanno una formazione specifica per determinati tipi di impianto. Il riconoscimento si estingue se entro tale periodo non hanno assolto la formazione specifica.
Art. 8 Esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune
1Dispone di una tale esperienza chi vanta un’esperienza professionale di almeno un anno nell’esercizio e nella manutenzione di un impianto di trasporto a fune soggetto ad autorizzazione cantonale o di un impianto analogo.
2Il tirocinio di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC è considerato esperienza professionale.
Sezione 3: Formazione continua
Art. 9
L’impresa di trasporto a fune provvede affinché il capotecnico e il suo sostituto seguano regolarmente corsi di formazione continua in modo da conoscere le regole riconosciute della tecnica nel rispettivo settore d’attività come pure le prescrizioni e le norme applicabili.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 13 maggio 19962 sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune è abrogata.
Art. 11 Disposizioni transitorie
1Chi, all’entrata in vigore della presente ordinanza, ha già ottenuto il riconoscimento della qualifica di capotecnico o di sostituto del capotecnico viene automaticamente riconosciuto in tale funzione.
2Può esercitare tale funzione in altre imprese di trasporto a fune.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.
2 RU 1996 1675