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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 621
B. Capitale1 Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.
azionario
2Esso può essere costituito nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. Nel momento dell’iscrizione nel registro di commercio, il capitale minimo in moneta estera deve corrispondere almeno a un controvalore di 100 000 franchi. Se il capitale azionario è denominato in una moneta estera, la contabilità e la presentazione dei conti sono redatte nella medesima moneta.
3Il consiglio d’amministrazione può proporre all’assemblea generale di cambiare moneta. La moneta può essere cambiata alle seguenti condizioni:
1. le disposizioni sul capitale minimo sono rispettate;
2. un perito revisore abilitato conferma che il capitale azionario rimane coperto anche dopo il cambiamento;
3. il cambiamento ha luogo all’inizio dell’esercizio annuale;
4. la conversione si fonda sul corso di cambio alla data dell’ultima chiusura di bilancio;
5. la suddivisione del conto annuale e la valutazione degli attivi e dei debiti rimangono immutate.
Art. 622 cpv. 3–5
3Le azioni nominative possono essere convertite nella forma al portatore o le azioni al portatore nella forma nominativa.
4Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero.
5Se sono emessi titoli, questi devono essere firmati da almeno un membro del consiglio d’amministrazione.
Art. 623 cpv. 2
2Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.
Art. 625
Abrogato
Art. 626, titolo marginale, cpv. 1 n. 3, 5−7, cpv. 2 e 3
D. Disposizioni1
statutarie Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:
richieste per
legge 3. l'ammontare del capitale azionario;
5. abrogato
6. abrogato