Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Avamprogetto e rapporto esplicativo della modifica del Codice civile (diritto successorio)
Compendio
L’attuale diritto successorio risale essenzialmente all’epoca della redazione del Codice civile svizzero, all’inizio del 20° secolo. Dopo la sua entrata in vigore, è stato riveduto in singoli punti. Tra le altre cose è stato migliorato lo statuto del figlio nato fuori dal matrimonio e del coniuge superstite ed è stata presa in considerazione la situazione del partner registrato. Inoltre, è stato soppresso il diritto ereditario della quarta parentela e la porzione legittima dei fratelli e delle sorelle. Con l’eccezione delle modifiche risultanti dall’entrata in vigore della legge sull’unione domestica registrata e delle nuove regole sulla porzione disponibile in caso di usufrutto del coniuge superstite, le revisioni risalgono agli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Da allora, il contesto sociale rilevante per il diritto successorio è mutato in modo sostanziale. La speranza media di vita è fortemente aumentata e si sono sviluppati molteplici modelli di famiglia. È pertanto opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.
Al centro della presente revisione vi è una riduzione della porzione legittima legale che aumenta il margine di manovra dell’ereditando sotto due profili. Da una parte, con questa riduzione l’ereditando può trasferire una parte maggiore del suo patrimonio a un singolo discendente. Poiché gran parte delle imprese svizzere e in particolare le PMI sono proprietà familiari, questa possibilità riveste grande importanza nel disciplinamento della successione alla testa delle imprese e intende evitarne la frammentazione. D’altra parte, l’aumento del margine di manovra dell’ereditando gli permette di beneficiare una più ampia cerchia di persone, per esempio il suo partner di fatto o il figliastro con cui non ha legami di parentela. Si rinuncia invece ad accordare pretese ereditarie o addirittura una porzione legittima ad altre persone perché le relazioni personali, per esempio con un partner di fatto o un figliastro, possono assumere forme molto diverse ed il disponente deve poter decidere quali persone gli sono vicine al punto da farle beneficiare della sua eredità.
Per evitare che in alcuni casi si producano situazioni scioccanti, il Consiglio federale propone inoltre di introdurre un cosiddetto legato di mantenimento. I partner di fatto che hanno effettuato importanti prestazioni nell’interesse del defunto potrebbero così chiedere in casi particolari una liberalità a carico della successione. Questo legato deve poter essere attribuito anche ai figliastri che sono stati mantenuti dal disponente e che di tale mantenimento hanno ancora bisogno.
Infine, occorre migliorare la certezza del diritto precisando diversi punti sui quali la legge è poco chiara.
In conclusione, occorre rilevare che la presente revisione non muta la struttura fondamentale del vigente diritto successorio il cui contenuto centrale viene conservato.