Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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1 Situazione iniziale

Il diritto successorio vigente è disciplinato negli articoli 457–640 del Codice civile svizzero (CC)1. Diversamente dalle altre parti del Codice civile, il diritto successorio è stato riveduto soltanto in minima parte dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1912; con una di queste revisioni il diritto dell’adozione ha parificato i figli adottivi ai figli consanguinei2. Il nuovo diritto della filiazione ha inoltre parificato i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi3. Un’ulteriore importante sviluppo è stata la modifica dei diritti ereditari del coniuge superstite, la cui situazione ereditaria è migliorata4 con il nuovo diritto del matrimonio del 1988. Malgrado queste revisioni, negli ultimi cento anni le caratteristiche principali del diritto successorio svizzero sono rimaste immutate5. Il diritto successorio si distingue quindi notevolmente dal diritto di famiglia del CC, che è stato completamente riveduto a partire dagli anni 70 del secolo scorso e di cui è attualmente in corso un nuovo ammodernamento. Gli estensori del CC, malgrado le grandi differenze tra le normative di diritto successorio precedentemente in vigore nei diversi Cantoni, sono riusciti a formulare norme semplici, uniformi e durevoli.

Nel secolo trascorso dall’entrata in vigore del CC, la realtà su cui si basa il diritto successorio ha tuttavia subito grandi modifiche. Un tempo, la situazione sociodemografica era in ampia misura uniforme. A tale riguardo gli sviluppi degli ultimi decenni hanno prodotto mutamenti fondamentali. L’aumento del numero dei divorzi come anche l’aumento della speranza media di vita hanno reso più frequenti seconde e terze relazioni e il numero delle famiglie ricomposte aumenta continuamente: spesso al giorno d’oggi i figli non crescono più soltanto con i loro genitori biologici. Succede per esempio che vivano con un solo genitore e spesso con il suo nuovo partner; in molti casi nella comunione domestica vivono anche i figli di quest’ultimo. Di conseguenza, nella vita reale le relazioni tra genitori e figli prendono forme diversissime, che spesso il diritto non riconosce come rapporti di filiazione.

Nel contempo, il matrimonio ha cessato di essere la principale forma della coppia e della famiglia6. Spesso le relazioni sono vissute anche senza matrimonio, che vi siano figli o no. La conseguenza per il diritto successorio è un numero in costante aumento di relazioni reali non riconosciute, o insufficientemente riconosciute, dal diritto. Occorre in particolare rilevare che da queste relazioni non risultano legami di parentela e che non sono rilevanti ai fini del diritto successorio. Negli ultimi decenni questo mutamento sociale ha prodotto un divario tra le forme delle relazioni da una parte e il diritto e la politica familiare dall’altra7. Il vigente diritto successorio non ha soluzione per tali casi e nemmeno permette di colmare il divario con una disposizione a causa di morte, perché la libertà di testare è notevolmente limitata, in particolare dalle disposizioni sulla porzione legittima. Il diritto della famiglia e il diritto successorio mirano a fornire un quadro giuridico affidabile alle relazioni familiari.

1 RS 210

2 FF 1971 II 85

3 FF 1974 II 1

4 FF 1979 II 1119; per un compendio delle revisioni dal 1912 cfr. Wolf/Genna, pag. 8 segg.

5 Wolf/Genna, pag. 11.

6 In proposito cfr. soltanto Preisner, pag. 786.

7 Preisner, pag. 792.