Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/43: Revisione dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 6 pagine
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ITA_Erläuternder Bericht
statore di servizi transfrontaliero deve ad esempio notificare in anticipo il suo impiego o chiedere in via preliminare l’autorizzazione all’esercizio della sua attività.
Tutte le attività dei prestatori di servizi transfrontalieri con sede negli Stati dell’UE-25/AELS3 devono essere notificate (a condizione che non vengano superati i 90 giorni lavorativi per anno civile), se durano più di otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist). Nei settori dell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche, dei servizi di sorveglianza e di sicurezza, del commercio ambulante e dell’industria del sesso la notifica deve invece avvenire già dal primo giorno (art. 6 cpv. 2 ODist). La notifica deve avvenire attraverso l’apposita procedura online. La notifica elettronica viene elaborata dalle autorità cantonali competenti, eventualmente confermata e inoltrata agli organi di controllo competenti conformemente alla LDist. La procedura di notifica consente di controllare che i prestatori di servizi esteri rispettino gli obblighi di cui alla LDist e alla ODist.
Per le aziende che non beneficiano della liberalizzazione della prestazione di servizi limitata dall’Accordo sulla libera circolazione (ALC)4, vige l’obbligo di autorizzazione a partire dal nono giorno di lavoro, fatta eccezione per i settori dell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche, dei servizi di sorveglianza e di sicurezza, del commercio ambulante e dell’industria del sesso. Per la prestazione di servizi in questi settori vige l’obbligo di autorizzazione dal primo giorno di lavoro (cfr. art. 14 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa OASA5). Il rilascio delle autorizzazioni spetta alle autorità cantonali competenti.
1.4 Ulteriori miglioramenti delle misure di accompagnamento
Dalla loro introduzione, le misure di accompagnamento sono state rafforzate e ottimizzate più volte, per l’ultima volta nel 2013 con l’introduzione di misure di lotta contro il fenomeno della pseudo-indipendenza e di responsabilità solidale nell’edilizia.
Il 2 luglio 2013 il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), Johann N. Schneider-Ammann, e il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Simonetta Sommaruga, hanno istituito un gruppo di lavoro (di seguito denominato gruppo di lavoro «Libera circolazione delle persone e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro»). Il compito di questo gruppo di lavoro era di analizzare il funzionamento delle misure di accompagnamento inerenti alla libera circolazione delle persone e di verificare un’eventuale necessità d’intervento.
Oltre alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), all’Ufficio federale della migrazione (UFM) e alla Direzione degli affari europei (DAE), nel gruppo di lavoro erano rappresentati anche l’Unione sindacale svizzera (USS), Travail.Suisse, Unia, l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica
(CDEP), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e il Cantone del Ticino.
Il gruppo di lavoro ha concluso le sue attività il 19 febbraio 2014 e riportato i risultati in un rapporto. La maggioranza dei membri del gruppo di lavoro è giunta alla conclusione che, sostanzialmente, le misure di accompagnamento funzionano, ma che vi è ancora un potenziale di miglioramento a livello esecutivo. Il gruppo di lavoro ha pertanto proposto diverse misure di miglioramento.
3 Per le aziende con sede in Bulgaria e Romania (UE-2) l’obbligo di autorizzazione a partire dal primo giorno di lavoro sussiste ancora durante i periodi di transizione nel settore edile, nei servizi connessi al giardinaggio, nei servizi di pulizia nell’industria e nelle aziende e nei servizi di sorveglianza e di sicurezza. 4 RS 0.142.112.681 5 142.201 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.2.1083227 3/6