Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/43: Revisione dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 6 pagine

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ITA_Erläuternder Bericht

3.5 Settore che necessita di una protezione specifica

I fattori menzionati, come gli impieghi di breve durata o i lavori eseguiti su suolo privato, rendono più difficili le attività di controllo rispettivamente richiedono controlli attivi nel settore della paesaggistica. Questo obiettivo viene raggiunto grazie alla nuova regolamentazione.

La possibilità di eseguire controlli in tutte le aziende grazie all’obbligo di notifica dal primo giorno di lavoro consente anche di ottenere una visione d’insieme migliore della situazione salariale nel settore.

La nuova regolamentazione è stata ampiamente discussa nell’ambito del gruppo di lavoro «Libera circolazione delle persone e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» nonché accolta positivamente e giudicata come un miglioramento necessario delle misure di accompagnamento dalle parti sociali (USS, Travail.Suisse, Unia, USI, usam, SSIC) e dai Cantoni (CDEP e AUSL). La nuova regolamentazione è appoggiata anche dall’Associazione svizzera degli imprenditori giardinieri Jardin Suisse, che nel giugno 2013 aveva presentato una domanda analoga alla SECO, e dall’Organizzazione Cristiano Sociale ticinese (OCST).

Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha deciso di incaricare il DEFR dell’introduzione

dell’obbligo di notifica o di autorizzazione dal primo giorno di lavoro per i prestatori di servizi esteri attivi nel settore della paesaggistica. Sulla base del rapporto del gruppo di lavoro «Libera circolazione delle persone e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» è inoltre giunto alla conclusione che il settore della paesaggistica necessita di una protezione specifica.

4 Ripercussioni a livello finanziario e del personale

Attualmente le autorità cantonali stanno già trattando le notifiche dei prestatori di servizi esteri e rilasciando le rispettive autorizzazioni. La presente riforma non implica cambiamenti per questi compiti esecutivi, ma potrebbe comportare un lieve aumento delle notifiche da elaborare e delle autorizzazioni da rilasciare. Dato però che il numero di prestatori di servizi nel settore della paesaggistica non è molto elevato, la nuova regolamentazione non dovrebbe avere nessun impatto rilevante per la Confederazione e i Cantoni a livello finanziario e del personale e dovrebbe poter essere gestita con le risorse attuali.

Non sono necessarie modifiche tecniche né a livello della procedura di notifica online né del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

5 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della modifica dell’art. 6 cpv. 2 ODist e della modifica dell’art. 14 cpv. 3 OASA è prevista il 1° novembre 2014.

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