Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/43: Revisione dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 6 pagine

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ITA_Erläuternder Bericht

Il 7 marzo 2014 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro e intavolato, proprio sulla base di questo rapporto, una prima discussione sugli ulteriori miglioramenti nell’ambito delle misure di accompagnamento. Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha stabilito ulteriori misure di miglioramento e incaricato i dipartimenti competenti dell’attuazione di tali misure.6

2 La nuova regolamentazione richiesta

Attualmente, per i prestatori di servizi nel settore della paesaggistica vige l’obbligo di notifica o di autorizzazione a partire dal nono giorno di lavoro. In futuro i prestatori di servizi esteri attivi in questo settore dovranno annunciarsi o chiedere preliminarmente un’autorizzazione a prescindere dalla durata del loro impiego in Svizzera.

L’introduzione dell’obbligo di notifica o di autorizzazione a partire dal primo giorno di lavoro per i prestatori di servizi esteri implica una modifica dell’art. 6 ODist e dell’art. 14 OASA. Affinché la notifica obbligatoria a partire dal primo giorno di lavoro non implichi un trattamento meno vantaggioso dei prestatori di servizi provenienti dagli Stati dell’UE/AELS rispetto a quello riservato ai prestatori di servizi provenienti da Stati terzi, deve essere introdotto anche per questi ultimi l’obbligo di autorizzazione dal primo giorno di lavoro.

L’art. 6 cpv. 2 ODist verrà completato con una nuova lettera g, l’art. 14 cpv. 3 OASA con una nuova lettera f.

3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

3.1 Evoluzione dell’art. 6 ODist

In occasione dell’approvazione della ODist nel 2003, il Consiglio federale aveva istituito l’obbligo di notifica a partire dal primo giorno di lavoro in quattro settori: il settore dell’edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia, il settore della ristorazione, il settore dei lavori di pulizia in aziende e economie domestiche e il settore dei servizi di sorveglianza e di sicurezza. Il Consiglio federale aveva giustificato l’introduzione dell’obbligo di notifica dal primo giorno di lavoro con il fatto questi settori necessitano di una protezione specifica e che la durata delle attività è quasi sempre inferiore agli otto giorni. Già durante la procedura di consultazione dell’ODist nel 2001 i sindacati avevano chiesto l’integrazione del settore della paesaggistica nell’art. 6 cpv. 2 ODist.

Il 1° aprile 2006, in occasione del rafforzamento d elle misure di accompagnamento dovuto all’estensione dell’ALC agli otto Stati dell’Europa orientale membri dell’UE, è stato introdotto l’obbligo di notifica dal primo giorno di lavoro per il commercio ambulante. Dal 1° gennaio 2008 tale obbligo si applica anche all’industria del sesso.

3.2 Difficoltà nei controlli nel settore della paesaggistica

Attualmente i controlli dei prestatori di servizi esteri attivi nella paesaggistica sono difficili,

poiché i lavori in questo settore durano spesso meno di otto giorni. Inoltre, le prestazioni nel ramo della paesaggistica di frequente non avvengono in uno spazio pubblico, bensì su terreni e abitazioni privati. La delimitazione tra paesaggistica ed edilizia non è peraltro sempre facile. Ciò può avere come conseguenza che le aziende di giardinaggio, nonostante in realtà effettuino lavori edili, approfittino del fatto di non doversi annunciare sin dal primo giorno di lavoro. Diventa così impossibile controllare queste aziende.

6 Comunicato stampa del 26 marzo 2014: http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=52434 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.2.1083227 4/6