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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti OPD)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. a, 2bis e 3
2 Concerne soltanto il testo francese.
2bis Non ha diritto ai contributi la persona fisica o la società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica se:
a. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
b. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.
3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche fondate allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.
Art. 57 cpv. 1
1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici e gli alberi da frutto ad alto fusto nei frutteti (livello qualitativo II) in maniera corrispondente per almeno otto anni, i maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva per almeno due anni, i maggesi da rotazione e gli alberi per almeno un anno, le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili per almeno 100 giorni.
1 RS 910.13
2015–......