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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per
un’azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.
Art. 7 cpv. 1
1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 5
3 Sempre che la sostanza del locatore non superi i limiti di cui all’articolo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all’infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti:
5 Per l’aiuto iniziale di cui all'articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto la cui durata corrisponda almeno al termine di rimborso del credito di investimento stabilito.
Art. 11 cpv.1 lett. b
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
RS .....
1 RS 913.1
2015–......