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Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 11 pagine

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Allegato 2 (art. 12)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 19917 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 23 cpv. 2

2Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.

2. Ordinanza del 14 aprile 20108 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

Art. 5 cpv. 1bis

1bisI servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’inventario federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN. I Cantoni decidono in merito al coinvolgimento di altre cerchie.

Art. 7a

Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l'occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i danni esistenti.

Art. 9

1I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nei loro piani direttori, conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

7 RS 451.1

8 RS 451.13

9 RS 700