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Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 11 pagine
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Art. 4 Collaborazione
I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’IFP ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nell’ambito delle lievi modifiche delle descrizioni degli oggetti di cui all’articolo 3. I Cantoni decidono in merito al coinvolgimento di altre cerchie.
Art. 5 Principio e obiettivi di protezione generali
1Gli oggetti devono essere conservati intatti nelle loro peculiarità di paesaggio naturale e umano e con i loro elementi distintivi.
2In particolare occorre rispettare i seguenti obiettivi di protezione generali:
a. le forme geomorfologiche e tettoniche come pure i fenomeni geologici particolari (geotopi) devono essere conservati;
b. la dinamica del paesaggio, segnatamente quella delle acque deve essere consentita;
c. gli ambienti naturali degni di protezione devono essere conservati con la loro diversità in termini di specie caratteristiche e le loro funzioni importanti, segnatamente quella di interconnessione;
d. il carattere intatto e la tranquillità degli oggetti devono essere conservati nella misura in cui ne rappresentano un elemento caratteristico;
e. gli oggetti con le loro forme di insediamento e di utilizzo agricolo e forestale, le costruzioni, gli impianti e gli elementi che strutturano lo spazio devono essere conservati; la gestione e lo sviluppo agricolo a lungo termine conformemente agli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto devono essere consentiti.
Art. 6 Interventi nell’ambito dell’adempimento dei compiti della Confede-
razione
1Gli interventi che non hannno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti, non pregiudicano gli oggetti e sono pertanto ammessi.
2Danni lievi a un oggetto che non costituiscono una deroga alla sua conservazione integrale ai sensi dell’IFP, sono ammessi se giustificati da un interesse maggiore rispetto a quello di protezione dell’oggetto.
3Danni gravi a un oggetto sono ammessi se giustificati da un interesse d’importanza nazionale maggiore rispetto a quello di protezione dell’oggetto.
4Nel caso di molteplici interventi interconnessi giudicati singolarmente ammissibili o se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato l’effetto complessivo sull’oggetto.
5Se dopo aver ponderato gli interessi un intervento è considerato ammissibile, in considerazione dell’obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile