Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali Revisione totale

Rapporto esplicativo Avamprogetto dell’8 gennaio 2014

Indice

1. I motivi della revisione dell’ordinanza

2. Contenuto e struttura dell’ordinanza riveduta

3. Spiegazione delle singole disposizioni

4. Spiegazione degli allegati

1. I motivi della revisione dell’ordinanza

L’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) obbliga il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, a compilare gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale. A questo scopo può far capo agli inventari già esistenti di istituzioni pubbliche o associazioni private che si occupano della protezione della natura e del paesaggio.

Visto l’articolo 5 LPN, il 10 agosto 1977 il Consiglio federale ha emanato l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) e la relativa ordinanza (OIFP; RS 451.11). L’IFP si basava sull’inventario della Commissione per l’inventariazione dei paesaggi, dei siti e monumenti monumenti di importanza nazionale (inventario CPM), stilato negli anni Sessanta da organizzazioni private di protezione della natura.

Visto l’articolo 5 LPN, il Consiglio federale ha allestito due inventari supplementari:

l’inventario federale degli abitati meritevoli di protezione in Svizzera (cfr. la relativa ordinanza del 9 settembre 1981 (OISOS); RS 451.12) e quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (cfr. la relativa ordinanza del 14 aprile 2010 (OIVS); RS 451.13). I tre inventari riguardano il paesaggio inteso in senso lato, conformemente alla definizio-