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Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 11 pagine
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dell’oggetto, misure di ripristino oppure a un’adeguata sostituzione, per quanto possibile all’interno dello stesso oggetto.
Art. 7 Riparazione dei danni
Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l'occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i danni esistenti.
Art. 8 Presa in considerazione da parte dei Cantoni
1I Cantoni tengono conto dell’IFP nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nei loro piani direttori, conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT). Nei loro piani direttori i Cantoni possono stabilire lo sviluppo territoriale delle zone incluse nei singoli oggetti dell’IFP.
2Provvedono affinché l’IFP venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.
Art. 9 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per misure volte a conservare e valorizzare gli oggetti sono disciplinati dagli articoli 4−12a dell’ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).
Art. 10 Osservazione e controllo dei risultati
1L’UFAM osserva lo stato degli oggetti. Esso coordina le proprie osservazioni con il monitoraggio ambientale e territoriale dei Cantoni e di altri servizi federali.
2L’UFAM effettua dei controlli dei risultati per verificare l’idoneità e l’efficacia dell’attuazione delle misure previste dalla LPN e dalla presente ordinanza. Esso opera in stretta collaborazione con i Cantoni e gli uffici federali interessati.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 10 agosto 19776 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali è abrogata.
Art. 12 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
4RS 700
5 RS 451.1
6 RU 1977 1962, 1998 788 n. II