Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1240Fedlex · Progetto

3 Lo sciroppo di frutta è un prodotto liquido denso, preparato con succo di frutta o suoi concentrati con aggiunta di sorte di zuccheri, secondo il procedimento di solubilizzazione all’ebollizione o a freddo.

Art. 30 Requisiti

1 La sostanza secca solubile dello sciroppo e dello sciroppo di frutta deve costituire almeno il 60 per cento della massa.

2 Lo sciroppo di frutta deve avere un tenore di succo di frutta pari ad almeno il 30 per cento della massa.

Art. 31 Denominazione specifica

1 Se uno sciroppo di frutta contiene parecchie specie di frutti, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (per es. «sciroppo di frutta mista»). È ammessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutta in ordine decrescente di quantità (per es. «sciroppo di arance-albicocche»).

2 Allo sciroppo secondo l’articolo 29 capoverso 1 è applicabile per analogia il capoverso 1.

Capitolo 3: Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche

Art. 32 Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche

1 La polvere per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto secco, che con aggiunta di acqua dà una bevanda analcolica di cui agli articoli 16 capoverso 5, 24 o 35, lettera b.

2 Il concentrato per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto semiliquido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta di acqua dà una bevanda analcolica di cui agli articoli 16 capoverso 5, 24 o 35, lettera b.

Art. 33 Requisiti

Le polveri per la preparazione di bevande analcoliche possono contenere idrogencarbonato di potassio o di sodio per produrre anidride carbonica.

Art. 34 Denominazione specifica

Invece della denominazione specifica «polvere per la preparazione di gazosa» oppure «concentrato per la preparazione di gazosa» possono essere usate anche combinazioni di parole come «polvere effervescente» oppure «polvere per gazosa».