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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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alimentari. Il tenore massimo è determinante al momento della consegna ai consumatori.
Art. 37 Caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 3 OID9 devono figurare:
a. per una bevanda che abitualmente contiene caffeina, il cui tenore di caffeina è inferiore a 1 mg/l: la menzione accanto alla denominazione specifica che la bevanda non contiene caffeina (per es. «senza caffeina»);
b. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg/l e massimo di 150 mg/l: almeno la menzione «contiene caffeina»;
c. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzione del tenore esatto di caffeina e le indicazioni supplementari ai sensi dell’allegato 2 parte B numero 4 OID;
d. per le bevande pronte contenenti caffeina di cui all’articolo 35 lettera c deve inoltre figurare:
1. una menzione che a causa dell’elevato tenore di caffeina la bevanda dovrebbe essere consumata con moderazione,
2. la caratterizzazione del valore nutritivo secondo gli articoli 21–27 OID; deve figurare il tenore di vitamine al momento della consegna,
3. il tenore di taurina e glucuronolattone in mg per 100 ml o la relativa quota percentuale,
4. la razione giornaliera prevista (per es. «non consumare più di due lattine al giorno»).
2 Nella denominazione specifica deve figurare:
a. per i prodotti contenenti diversi succhi di frutta o aromi:
1. una menzione dalla quale emerge chiaramente la natura (per es. «gazosa con succhi di frutta», «bevanda pronta con aromi di frutti», «bevanda pronta con succhi di frutta» o «bevanda rinfrescante con aromi di frutti»), o
2. un’indicazione dei succhi di frutta o degli aromi utilizzati in ordine decrescente di quantità (per es. «gazosa con succo di arancio e di limone», «gazosa con aroma di arancia e di limone», «bevanda rinfrescante con succo di arancio e di limone» o «bevanda rinfrescante con aroma di arancia e di limone»);
b. per le bevande di soia e le bevande di cereali:
1. la menzione «bevanda di x», «bevanda di cereali a base di x» o «bevanda a base di x», dove x sta per la sorta di cereale, o
2. un’indicazione delle sorte di cereali utilizzate in ordine decrescente di quantità (per es. «bevanda di riso e avena» o «bevanda di cereali a base
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