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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 2: Caffè torrefatto

Art. 40 Caffè torrefatto

Il caffè torrefatto è il caffè crudo torrefatto.

Art. 41 Requisiti

1 Il caffè torrefatto non deve contenere più dell’1 per cento in massa di semi carbonizzati e più del 5 per cento in massa di acqua.

2 Il caffè torrefatto deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.

Sezione 3: Caffè decaffeinato

Art. 42 Caffè decaffeinato

Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina dello 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.

Art. 43 Requisiti

1 Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze che sono state involontariamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.

2 Il tenore di acqua non deve essere superiore al:

a. 13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;

b. 5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.

3 Il caffè decaffeinato deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.

Sezione 4: Caffè trattato

Art. 44 Caffè trattato

Il caffè trattato si differenzia all’analisi o nei suoi effetti fisiologici dal caffè di cui agli articoli 38–41 per il fatto che gli sono state sottratte sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzialmente nelle sue proprietà.

Art. 45 Requisiti

1 Le disposizioni degli articoli 38–41 sono applicabili per analogia.