Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1244Fedlex · Progetto
Sezione 2: Caffè torrefatto
Art. 40 Caffè torrefatto
Il caffè torrefatto è il caffè crudo torrefatto.
Art. 41 Requisiti
1 Il caffè torrefatto non deve contenere più dell’1 per cento in massa di semi carbonizzati e più del 5 per cento in massa di acqua.
2 Il caffè torrefatto deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.
Sezione 3: Caffè decaffeinato
Art. 42 Caffè decaffeinato
Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina dello 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.
Art. 43 Requisiti
1 Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze che sono state involontariamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.
2 Il tenore di acqua non deve essere superiore al:
a. 13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;
b. 5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.
3 Il caffè decaffeinato deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.
Sezione 4: Caffè trattato
Art. 44 Caffè trattato
Il caffè trattato si differenzia all’analisi o nei suoi effetti fisiologici dal caffè di cui agli articoli 38–41 per il fatto che gli sono state sottratte sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzialmente nelle sue proprietà.
Art. 45 Requisiti
1 Le disposizioni degli articoli 38–41 sono applicabili per analogia.