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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. sostanze vietate: le sostanze farmacologicamente attive che non possono essere somministrate ad animali da reddito, in quanto rappresentano un rischio potenziale per la salute umana oppure non consentono di trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana;
d. valore di riferimento per interventi: il livello di residui di una sostanza farmacologicamente attiva fissato per motivi di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non si è stabilito un limite massimo.
Art. 3 limiti massimi
1 I limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale nonché la classificazione di tali sostanze sono disciplinati nella Lista 1 dell’allegato.
2 I limiti massimi per i residui derivati dall’utilizzo di additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera h e all’articolo 25 capoverso 1 lettere b ed e dell’ordinanza del 26 ottobre 20113sugli alimenti per animali, presenti nelle derrate alimentari di origine animale sono disciplinati nella Lista 2 dell’allegato.
3 I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali, come coccidiostatici e istomonostatici, presenti nelle derrate alimentari di origine animale per effetto del carry-over sono disciplinati nella Lista 3 dell’allegato.
4 Le sostanze vietate sono disciplinate nella Lista 4 dell’allegato.
5 Le sostanze vietate sono disciplinate nella Lista 5 dell’allegato.
Art. 4 Immissione sul mercato
1 Nelle derrate alimentari di origine animale possono essere presenti residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali unicamente in quantità innocue per la salute e tecnicamente inevitabili.
2 Non possono essere immesse sul mercato derrate alimentari di origine animale contenenti residui di sostanze che:
a. superino i limiti massimi fissati nell’allegato della presente ordinanza;
b. siano vietate;
c. non siano omologate.
3 In deroga al capoverso 2, una derrata alimentare non può essere oggetto di contestazione se:
a. per una di tali sostanze è stato fissato un valore di riferimento per interventi; e
b. il limite massimo non supera tale valore di riferimento.