Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1880Fedlex · Progetto
O dell’USAV: Condizioni per l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl RU 2015
Allegato 1 (art. 3, cpv. 1)
Derrate alimentari che devono essere accompagnate da un certificato di esportazione
1. Funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati.
2. Funghi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati.
3. Funghi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne la conservazione), ma non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati.
4. Funghi secchi, interi o tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati.
5. Funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati.
6. Funghi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati.