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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O dell’USAV: Condizioni per l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl RU 2015

Allegato 1 (art. 3, cpv. 1)

Derrate alimentari che devono essere accompagnate da un certificato di esportazione

1. Funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati.

2. Funghi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati.

3. Funghi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne la conservazione), ma non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati.

4. Funghi secchi, interi o tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati.

5. Funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati.

6. Funghi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati.