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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
2. scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga provenienti,
3. rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,
4. rifiuti edili combustibili non selezionati;
5. Ordinanza del 26 agosto 199825 sul risanamento dei siti inquinati
Art. 6a Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione
L’autorità tiene conto del catasto nei suoi piani direttori e di utilizzazione.
6. Ordinanza del 26 settembre 200826 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati
Art. 2 cpv. 3
3Abrogato
Art. 3 cpv. 1 e 3
1L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
a. per le discariche di tipo B: a 3 fr./t;
b. per le discariche di tipo C, D ed E: a 16 fr./t.
3Abrogato
Art. 6, rubrica, cpv. 2 e3
Tassazione
2Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa.
3L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, sui dati forniti dal Cantone e su dati empirici.
Art. 6a Termine di pagamento
1Il termine di pagamento è di 30 giorni.