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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

2. scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga provenienti,

3. rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,

4. rifiuti edili combustibili non selezionati;

5. Ordinanza del 26 agosto 199825 sul risanamento dei siti inquinati

Art. 6a Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione

L’autorità tiene conto del catasto nei suoi piani direttori e di utilizzazione.

6. Ordinanza del 26 settembre 200826 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Art. 2 cpv. 3

3Abrogato

Art. 3 cpv. 1 e 3

1L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a. per le discariche di tipo B: a 3 fr./t;

b. per le discariche di tipo C, D ed E: a 16 fr./t.

3Abrogato

Art. 6, rubrica, cpv. 2 e3

Tassazione

2Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa.

3L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, sui dati forniti dal Cantone e su dati empirici.

Art. 6a Termine di pagamento

1Il termine di pagamento è di 30 giorni.

25 RS 814.680

26 RS 814.681