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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque,

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Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di:

a. proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l’aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti;

b. limitare a titolo preventivo il carico dei rifiuti sull’ambiente;

c. incoraggiare un’utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando in modo ecologico i rifiuti come materie prime sostitutive.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza regola lo smaltimento dei rifiuti nonché la sistemazione e la gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché gli

altri rifiuti di composizione analoga, a meno che provengano da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno;

b. rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secon-

do l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti (OTRif);

c. rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica;

RU 1991 169

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3 RS 814.610