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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

Allegato 2

N. 111 cpv. 2

2I rifiuti possono essere riciclati o trattati nei forni per cemento se vi si prestano secondo l’articolo 25 dell’ordinanza tecnica del ...22 sui rifiuti.

N. 111bis

111bis Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).

N. 112

1Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 500 mg/m3.

2In caso di misurazione continua delle emissioni, il valore limite è considerato rispettato, se nell’arco dell’anno civile:

a. nessun valore medio mensile supera il valore limite;

b. nessun valore medio giornaliero è superiore a 1,5 volte il valore limite.

N. 114

114 Sostanze organiche gassose

1I valori limite d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non valgono.

2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.

N. 115

115 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

N. 116

116 Mercurio e cadmio

Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.

22 RS ...