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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
Allegato 2
N. 111 cpv. 2
2I rifiuti possono essere riciclati o trattati nei forni per cemento se vi si prestano secondo l’articolo 25 dell’ordinanza tecnica del ...22 sui rifiuti.
N. 111bis
111bis Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).
N. 112
1Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 500 mg/m3.
2In caso di misurazione continua delle emissioni, il valore limite è considerato rispettato, se nell’arco dell’anno civile:
a. nessun valore medio mensile supera il valore limite;
b. nessun valore medio giornaliero è superiore a 1,5 volte il valore limite.
N. 114
114 Sostanze organiche gassose
1I valori limite d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non valgono.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.
N. 115
115 Polvere
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
N. 116
116 Mercurio e cadmio
Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.
22 RS ...