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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

a. possiede una biocenosi biologicamente attiva, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua posizione nonché una capacità di decomposizione intatta;

Titolo prima dell’art. 6

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 6 cpv. 1

1

Chi costruisce un impianto, coltiva o sfrutta in altro modo il suolo deve scegliere e impiegare i veicoli, le macchine e gli apparecchi considerando le caratteristiche fisiche e l'umidità del suolo in modo da evitare costipamento o altre modifiche della sua struttura tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine.

Art. 7 Utilizzazione del suolo asportato

1

Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev’essere asportato e depositato separatamente.

2

Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev’essere collocato o aggiunto in modo tale che:

a. la fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga pregiudicata da un deterioramento fisico al massimo per un breve periodo;

b. il suolo preesistente non subisca un deterioramento chimico e biologico ulteriore.

3. Ordinanza del 16 dicembre 198521 contro l’inquinamento atmosferico

Art. 15 cpv. 4, frase introduttiva

4Fatte salve disposizioni diverse nell’allegato 2, in caso di misurazione continua della emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell’arco dell’anno civile:

21 RS 814.318.142.1