Progetto
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Legge federale Disegno concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina le domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati e territori:
a. che hanno concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni in cui le disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono a quelle dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella sua versione del 15 luglio 20143 (scambio di informazioni conforme allo standard OCSE), e
b. con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE in alcun altro accordo internazionale.
2 Essa si applica inoltre alle domande svizzere di assistenza amministrativa presentate a uno Stato o territorio secondo il capoverso 1.
3 La presente legge è sussidiaria agli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Art. 2 Diritto applicabile
Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 28 settembre 20134 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) è applicabile per analogia; al riguardo il termine «convenzione» che figura negli articoli 6 capoversi 1 e 2, 7 lettera b, 8 capoverso 2, 20 capoversi 2 e 3 nonché 22 capoversi 2 e 5 indica la presente legge.
1RS 101
2FF …
3www.sif.admin.ch > Temi > Doppia imposizione e assistenza amministrativa > OECD
Model Tax Convention on Income and Capital (in inglese)
4 RS 672.5
2014–......