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Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 4 pagine

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Legge federale Disegno concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina le domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati e territori:

a. che hanno concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni in cui le disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono a quelle dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella sua versione del 15 luglio 20143 (scambio di informazioni conforme allo standard OCSE), e

b. con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE in alcun altro accordo internazionale.

2 Essa si applica inoltre alle domande svizzere di assistenza amministrativa presentate a uno Stato o territorio secondo il capoverso 1.

3 La presente legge è sussidiaria agli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

Art. 2 Diritto applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 28 settembre 20134 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) è applicabile per analogia; al riguardo il termine «convenzione» che figura negli articoli 6 capoversi 1 e 2, 7 lettera b, 8 capoverso 2, 20 capoversi 2 e 3 nonché 22 capoversi 2 e 5 indica la presente legge.

1RS 101

2FF …

3www.sif.admin.ch > Temi > Doppia imposizione e assistenza amministrativa > OECD

Model Tax Convention on Income and Capital (in inglese)

4 RS 672.5

2014–......