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Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 4 pagine

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Applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni. LF

Art. 3 Domande di assistenza amministrativa estere

1 Lo scambio di informazioni è accordato su domanda agli Stati e territori secondo l’articolo 1 capoverso 1, se tali informazioni sono verosimilmente rilevanti per:

a. l’esecuzione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con la Svizzera, o

b. l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna degli Stati e territori relativo alle imposte:

1. riscosse per conto di Stati o territori, di loro suddivisioni politiche o di loro enti locali, e

2. che rientrano nelle disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con la Svizzera o previste nelle disposizioni relative allo scambio di informazioni di detta convenzione, se il campo di applicazione di queste ultime è più esteso.

2 Lo scambio di informazioni può anche riguardare persone che non risiedono o non hanno la cittadinanza dello Stato o territorio richiedente o della Svizzera.

Art. 4 Condizioni per accordare l’assistenza amministrativa

1 L’assistenza amministrativa è accordata nella misura in cui l’imposizione prevista dallo Stato o territorio richiedente non è contraria alla convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa dalla Svizzera con questo Stato o territorio.

2 Le informazioni sono comunicate soltanto se l’autorità competente dello Stato o territorio richiedente conferma per scritto che:

a. può, sulla base della sua legislazione interna, accordare alla Svizzera lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE;

b. tali informazioni sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato o territorio;

c. tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano:

1. dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b,

2. dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte o

3. delle decisioni circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte;

d. tali informazioni sono utilizzate ai fini previsti nella lettera c; e

e. tali informazioni sono utilizzate per altri fini soltanto se la legislazione della Svizzera e dello Stato o territorio richiesto lo permette e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo autorizza.

3 Il fatto che le persone e autorità di cui al capoverso 2 lettera c possano rivelare le informazioni nel corso di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria non è contrario alla conferma di cui al capoverso 2.