Progetto
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni. LF
4 L’AFC non è tenuta a fornire le informazioni richieste se lo Stato o territorio richiedente non ha rispettato gli impegni contenuti nella sua previa conferma secondo il capoverso 2.
Art. 5 Diritti e obblighi dell’AFC in relazione all’ottenimento e la fornitura
delle informazioni richieste
1 L’AFC usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora tali informazioni non le siano utili a fini fiscali propri.
2 Essa non è tenuta a:
a. eseguire misure amministrative in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa svizzere o a quelle dello Stato o territorio richiedente;
b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o nell’ambito della prassi amministrativa normale della Svizzera oppure di quelle dello Stato o territorio richiedente;
c. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
3 Essa non può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché:
a. queste non presentano alcun interesse in ambito nazionale; o
b. queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. L’AFC è autorizzata a divulgare tali informazioni, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi previsti dalla presente legge.
4 Per il resto sono applicabili le disposizioni relative all’ottenimento di informazioni (art. 8–15 LAAF5).
Art. 6 Domande svizzere di assistenza amministrativa
In applicazione della presente legge l’AFC può presentare domande di assistenza amministrativa all’autorità competente di uno Stato o territorio secondo l’articolo 1 capoverso 1.
Art. 7 Impiego delle informazioni richieste dalla Svizzera
1 Le informazioni ottenute dall’AFC a seguito di una domanda di assistenza amministrativa svizzera sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna Svizzera.
2 L’AFC comunica tali informazioni soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano: