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Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 4 pagine
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Applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni. LF
a. dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b,
b. dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte o
c. delle decisioni circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte.
3 Esse possono essere utilizzate per altri fini di quelli di cui al capoverso 2 se la legislazione della Svizzera e dello Stato o territorio richiesto lo permette e l’autorità competente dello Stato o territorio richiesto lo autorizza.
4 Le persone e autorità di cui al capoverso 2 possono rivelare tali informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.
Art. 8 Esecuzione
L’AFC esegue la presente legge.
Art. 9 Applicabilità
1 Le disposizioni della presente legge si applicano alle domande di informazioni presentate alla data d’entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data, per le informazioni:
a. relative a un periodo fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data; oppure,
b. in mancanza di un periodo fiscale, per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data.
2 Gli Stati e territori secondo l’articolo 1 capoverso 1, la cui convenzione per evitare le doppie imposizioni è stata oggetto di un decreto federale che autorizza il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a convenire un complemento per introdurre una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE, possono, a condizione che la convenzione per evitare le doppie imposizioni sia in vigore, presentare domande di informazioni che si riferiscono a un periodo per cui la convenzione per evitare le doppie imposizioni prevede lo scambio di informazioni. In questo caso, le domande raggruppate sulla base della presente legge sono autorizzate per le informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
Art. 10 Entrata in vigore e abrogazione
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Esso abroga la presente legge se la Svizzera conviene di uno scambio di informazioni conforme allo standard OCSE con Stati e territori ai secondo l’articolo 1 capoverso 1 nel quadro di una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con uno di questi Stati e territori o nel quadro di un altro accordo internazionale.