Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/76: Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184) · 5 pagine
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2.2 Stabilimenti d’impresa di un’impresa estera
Il problema sollevato dalla mozione concerne l’applicazione delle CDI agli stabilimenti
d’impresa in Svizzera che sono parte di imprese con sede all’estero (Stati di residenza) e che percepiscono redditi da sostanza mobiliare, vale a dire interessi, dividendi e diritti di licenza provenienti da Stati terzi (Stati della fonte). Questi redditi possono essere gravati da un’imposta alla fonte non recuperabile nello Stato della fonte (cosiddetta imposta residua).
Secondo le CDI gli stabilimenti d’impresa gestiti in Svizzera da imprese estere sono considerati persone non residenti della Svizzera e non possono quindi far valere alcuno sgravio a titolo di imposta residua alla fonte su interessi, dividendi e diritti di licenza provenienti da Stati terzi. Lo sgravio può essere invocato unicamente in virtù di una CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza della società estera.
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OCglm, gli stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere non possono neanche chiedere il computo per le imposte alla fonte riscosse nello Stato terzo.
Questa regolamentazione ha senso solo se lo Stato estero di residenza tassa gli utili realizzati nel mondo intero e ammette la deduzione dal proprio credito fiscale delle imposte già pagate al di fuori della sua sovranità fiscale (metodo del computo). Tuttavia se, ai fini
dell’eliminazione della doppia imposizione, lo Stato di residenza applica per gli stabilimenti d’impresa in Svizzera il metodo dell’esenzione (detrazione delle quote di utili realizzati dagli stabilimenti d’impresa), per gli interessi, i dividendi e i diritti di licenza provenienti da Stati terzi può risultare una doppia imposizione. Questo è il caso quando per gli utili che confluiscono in questi stabilimenti d’impresa rimane un’imposta residua, in quanto nel metodo dell’esenzione quest’ultima non può essere computata nelle proprie imposte dallo Stato della sede della società.
La mozione Pelli trasmessa chiede la soppressione di questa doppia imposizione residuale, nel senso che gli stabilimenti d’impresa gestiti in Svizzera da imprese estere possano operare, a determinate condizioni, il computo globale dell’imposta per le imposte residue.
3. Nuova normativa proposta
3.1 Aspetti formali
La problematica della doppia imposizione residuale, causata dall’impossibilità di computare imposte alla fonte riscosse da Stati terzi, è stata affrontata nel commentario dell’OCSE relativo al modello di convenzione. Il suo articolo 24 (Non discriminazione) raccomanda agli Stati membri di risolvere questo problema per via bilaterale o nel proprio diritto interno.
Una soluzione nel diritto interno è più semplice rispetto all’adeguamento di tutte le CDI o dell’assunzione di una corrispondente disposizione nelle nuove CDI. Anche la mozione Pelli trasmessa propone una soluzione a livello di diritto interno. In questo senso si propone di adeguare in modo corrispondente l’ordinanza sul computo globale dell’imposta.
3.2 Spiegazioni ad articolo 2a AP-OCglm
Con l’articolo 2a AP-OCgIm si intende eliminare la doppia imposizione che stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere devono sopportare in determinati casi sui redditi provenienti da beni mobili. Questo obiettivo è raggiunto nella misura in cui la Svizzera concede il computo globale dell’imposta a questi stabilimenti d’impresa. La concessione del computo globale dell’imposta è correlata alle condizioni di cui all’articolo 2a AP-OCglm.