Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/76: Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184) · 5 pagine

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Gli stabilimenti d’impresa svizzeri che fanno valere il computo globale dell’imposta devono dimostrare di rispettare tutte le condizioni.

Capoverso 1 lettera a

Il computo globale dell’imposta è concesso solo se gli utili dello stabilimento d’impresa in Svizzera soggiacciono all’imposizione ordinaria a tutti i tre livelli statali (Confederazione,

Cantone e Comune).

Qualora uno stabilimento d’impresa benefici a livello cantonale del privilegio di società holding, società di gestione o società mista, non è data imposizione ordinaria secondo l’articolo 2a capoverso 1 lettera a AP-OCglm. In questo caso il computo globale dell’imposta non è ammesso. Ciò vale anche nel caso in cui siano accordati, sul piano regionale, sgravi di imposte secondo l’articolo 5 o esenzioni secondo l’articolo 23 capoverso 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) o in base all’articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0).

Nell’ambito della riforma III dell’imposizione delle imprese si prevede di sopprimere i regimi fiscali che prevedono un trattamento fiscale differente per i redditi nazionali da quello dei redditi esteri (cosiddetti «ring fencing»). La consultazione relativa a questa riforma è stata avviata a metà settembre. Al momento attuale sarebbe pertanto sbagliato concedere il computo globale dell’imposta agli stabilimenti d’impresa di imprese estere che beneficiano di questi regimi.

Se il privilegio o l’agevolazione fiscale ai sensi delle spiegazioni precedenti sono concessi solo a livello di Cantone/Comune o solo a livello di Confederazione, il computo globale dell’imposta è di principio escluso in quanto manca l’imposizione ordinaria in Svizzera. La concessione di un computo globale parziale dell’imposta ai sensi dell’articolo 12 OCgIm non è possibile. Gli stabilimenti d’impresa di imprese estere devono essere parificati solo a quelli delle imprese svizzere tassate ordinariamente per tutte le tre sovranità fiscali.

Le disposizioni per il calcolo dell’ammontare del computo globale dell’imposta (art. 8 – 11 OCgIm) si applicano anche al nuovo articolo 2a.

Capoverso 1 lettera b

Il computo globale dell’imposta può essere concesso a uno stabilimento d’impresa svizzero solo se lo Stato di residenza della società applica il cosiddetto metodo dell’esenzione (detrazione delle quote degli utili conseguiti dallo stabilimento d’impresa). Solo con questo metodo insorge una doppia imposizione, che deve essere evitata con il disciplinamento proposto.

Qualora lo Stato di residenza applichi il metodo del computo (lo Stato di residenza tiene conto dell’imposta residua) non risulta una doppia imposizione, per cui il computo globale

dell’imposta non è necessario.

Capoverso 1 lettera c

Devono esistere convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d’impresa in Svizzera, nonché tra ciascuno di questi Stato e lo Stato terzo da cui provengono i redditi che danno diritto al computo. La condizione che deve esistere una CDI anche tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d’impresa in Svizzera permette di evitare, tra l’altro, che il computo globale dell’imposta sia accordato anche a stabilimenti d’impresa di Paesi off-shore.

Capoverso 2

È opportuno distinguere tra due costellazioni:

Se l’aliquota dell’imposta residua secondo la CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte è inferiore rispetto a quella convenuta nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte, il computo dell’imposta residua più elevata comporterebbe un computo in Svizzera delle impo-