Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/76: Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184) · 5 pagine

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ste alla fonte non riscosse (nel senso di un computo «fittizio»). Pertanto può essere fatta valere solo l’aliquota più bassa effettivamente applicata.

Se l’aliquota dell’imposta residua secondo la CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte è più elevata rispetto a quella convenuta nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte, anche in questo caso può essere computata solo l’imposta residua più bassa. Lo stabilimento d’impresa svizzero non deve ottenere un computo più elevato rispetto a un’impresa svizzera tassata in via ordinaria e il fisco svizzero non deve essere gravato in misura maggiore di quanto previsto nella CDI tra la Svizzera e lo Stato della fonte. Secondo il numero marginale 70 del commento all’articolo 24 del modello di convenzione dell’OCSE bisogna accettare il fatto che lo stabilimento d’impresa sia svantaggiato nei confronti di un’impresa residente in Svizzera a cagione della non computabilità di una parte dell’imposta residua.

Disposizione transitoria

Questa disposizione precisa che ai redditi scaduti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2a AP-OCglm si applica il diritto previgente, ovvero il computo globale dell’imposta non è possibile.

Entrata in vigore

L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 201X.

L’entrata in vigore all’inizio dell’anno civile è logica e necessaria per ragioni legate

all’esecuzione.

4. Ripercussioni finanziarie

Il computo globale dell’imposta concesso alle imprese e alle persone fisiche comporta una diminuzione dell’imposte dirette da esse dovute in Svizzera. I Cantoni fatturano alla Confederazione la parte a suo carico, che nel consuntivo della Confederazione viene dedotta direttamente nella rubrica di ricavo «Imposta federale diretta». Nella media degli ultimi quattro anni, a titolo di computo globale dell’imposta si sono registrati i seguenti importi:

Quota Quota Cantoni1 Totale Confederazione

160 mio. Fr. 130 mio. Fr. 290 mio. Fr.

di cui persone fisiche 35 mio. Fr. 70 mio. Fr. 105 mio. Fr. di cui persone giuridiche 125 mio. Fr. 60 mio. Fr. 185 mio. Fr.

L’Amministrazione non dispone di dati che potrebbero fornire indicazioni sul numero degli stabilimenti d’impresa che, in futuro, potrebbero far valere il computo globale dell’imposta sulla base della nuova regolamentazione. Non è pertanto possibile quantificare le minori entrate da attendersi in avvenire. In ragione della migliore possibilità di computo, con il computo globale dell’imposta sono da attendersi maggiori oneri. Nella misura in cui in Svizzera si insedieranno nuovi stabilimenti d’impresa, questi oneri supplementari potrebbero essere compensati con i maggiori redditi provenienti dall’imposta sull’utile che i nuovi stabilimenti

d’impresa dovranno pagare.

1 Compresi i Comuni