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Consultazione 2014/8: Revisione dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) · 8 pagine
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1. Situazione iniziale
A livello internazionale le misure di controllo degli stupefacenti sono disciplinate in tre
convenzioni dell’ONU (Convenzione del 1961 sugli stupefacenti, Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope). La Svizzera ha ratificato queste tre convenzioni e recepito le disposizioni vigenti per tali sostanze nella legislazione nazionale.
Oltre alle sostanze che sottostanno a controllo conformemente a queste convenzioni, va tenuto conto anche delle sostanze per le quali vige un obbligo di controllo a seguito di decisioni
dell’Unione europea (UE). Anche le sostanze assoggettate al controllo nei Paesi europei limitrofi dovrebbero essere recepite nel diritto svizzero.
Conformemente all’articolo 2a della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco delle sostanze sottoposte a controllo. Tali elenchi sono contenuti negli allegati dell’ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI).
Conformemente all’articolo 7 OEStup-DFI Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti
terapeutici, verifica regolarmente i singoli elenchi sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli e presenta al DFI richieste di adeguamento.
Nell’OEStup-DFI sono previsti i seguenti adeguamenti:
iscrizione della lisdexanfetamina nell’elenco a
iscrizione dell’etizolam nell’elenco b
iscrizione del fenazepam nell’elenco b
iscrizione della salvinorina A (divinorina A) nell’elenco d
iscrizione dell’alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN) nell’elenco f
Dopo l’apertura dell’indagine conoscitiva la lisdexanfetamina è stata omologata in Svizzera come medicamento per il trattamento della sindrome da deficit di attenzione / disturbo da iperattività (ADHS).
Il 9 aprile 2014 è stata comunicata alla Svizzera la decisione di iscrivere lʼAPAAN nella tabella I della Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Con questa decisione l’APAAN sottostà al controllo internazionale. L’iscrizione nell’OEStup-DFI richiede che la decisione di recepimento nel diritto nazionale sia attuata entro 180 giorni.
2. Procedura di indagine conoscitiva
L’indagine conoscitiva sulla revisione dell’OEStup-DFI è stata avviata il 27 febbraio 2014 ed è durata fino al 28 maggio 2014. La relativa documentazione è stata inviata a 42 destinatari (vedi allegato). Nel periodo fino alla scadenza Swissmedic ha ricevuto 31 pareri (23 dai Cantoni e 8 dalle cerchie interessate).
Il presente rapporto presenta una sintesi dei pareri pervenuti.