Avamprogetto IPSDA
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 9 pagine
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Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari (IPSDA)
del...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1 e 4, 50 e 73 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi1 (LPM),
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le precise condizioni alle quali può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari.
Art. 2 Indicazione di provenienza "Svizzera"
Si considerano indicazione di provenienza "Svizzera":
a. indicazioni di provenienza come "Svizzera", "svizzero" e "dalla Svizzera";
b. la croce svizzera;
c. altri riferimenti diretti o indiretti alla provenienza svizzera.
Art. 3 Enclavi doganali estere e zone di confine
Le seguenti superfici all'estero sono considerate località di provenienza giusta l'articolo 48 capoverso 4 LPM:
a. le enclavi doganali estere Liechtenstein, Büsingen e Campione d’Italia;
b. le superfici delle aziende agricole svizzere gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera giusta l'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola.
Art. 4 Calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere
1 Il calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere giusta l'articolo 48b capoverso 2 LPM avviene in base alla ricetta.
2 Dal calcolo sono esclusi i prodotti naturali che:
a. a causa delle caratteristiche naturali non possono essere ottenuti in Svizzera (allegato 1 parte A);
b. temporaneamente a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente (allegato 1 parte B);
c. non possono essere ottenuti in Svizzera comprovatamente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato uso (allegato 1 parte C).
3Le materie prime di cui all'allegato 2 sono incluse nel calcolo conformemente all'articolo 48b capoverso 4 LPM.
4L'acqua è esclusa dal calcolo a condizione che non sia acqua minerale naturale o acqua sorgiva.
5 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e succedanei giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:
a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
b. sono trascurabili dal profilo del peso.
6 Nel caso in cui latte e prodotti di latte siano utilizzati come materie prime, questi devono provenire completamente dalla Svizzera.
Art. 5 Adempimento della quota minima necessaria di materie prime svizzere
1A condizione che i prodotti naturali di cui all'allegato 1 o le materie prime di cui all'allegato 2 provengano dalla Svizzera, per l'adempimento della quota minima necessaria di materie prime questi possono essere considerati anche se sono esclusi dal calcolo giusta l'articolo 5 capoversi 2 e 3.
2Il calcolo può avvenire in base ai flussi di merci medi di un anno.
Art. 6 Disposizioni particolari
1 Se una derrata alimentare è composta da vari prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all'articolo 48b capoverso 2 LPM.
2 Non può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera" per derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano.
1 RS 232.11
2 RS 910.91
3 RS 817.02
2007–......