Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
Ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)
del xx
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’art. 50a della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi,
visto l’art. 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale,
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza, s’intende per:
a. denominazione d’origine: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono in un’area geografica determinata;