Avamprogetto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 5 pagine
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Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica del xx
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi1 è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
(OPM)
Ingresso
visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50, 51 e 73 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM)2 e visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)3,
Art. 9 cpv. 2 lett. cbis
Se del caso, essa deve essere completata con:
cbis. l'indicazione che si tratta di un marchio geografico;
Art. 12 cpv. cpv. 3
Abrogato
Art. 14 cpv. cpv. 1
1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l'IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue.
Art. 17 Esame materiale
1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere c–e LPM, l'IPI fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.
2 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vincola estera come marchio geografico, l'IPI consulta l'Ufficio federale dell’agricoltura. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfi le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola.
3Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.
Art. 23 cpv. cpv. 4
4L'IPI può sospendere la procedura d'opposizione se la decisione in merito all'opposizione dipende dall'esito di una procedura di cancellazione per mancato uso, di una procedura civile o di altre procedure.
Titolo prima dell'art. 24a
Sezione 2a: Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio
Art. 24a Forma e contenuto della domanda
1La domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve essere presentata in due esemplari e contenere:
a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo del richiedente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
b. il numero della registrazione di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
1 RS 232.111
2 RS 232.11
3 RS 172.010.31
2014–...