Avamprogetto OPSP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 2 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli stemmi

Ordinanza 232.211 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSP)

del xx

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 33 della legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 20131,

ordina:

Art. 1 Competenza

L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 2013 e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

Art. 2 Lingue delle richieste inviate all’IPI

1Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

2Dei documenti probatori che non sono depositati in una lingua ufficiale l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima. Se la traduzione o l’attestazione non è fornita entro il termine fissato dall’IPI, il documento non viene preso in considerazione.

Art. 3 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

1 L’elenco dei segni pubblici comprende per ogni segno registrato:

a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno protetto;

b. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene tale segno; e

c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende per ogni segno registrato eventualmente:

a. la definizione dei colori del segno;

b. il riferimento all’atto normativo che regola il segno;

c. in caso di segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia: il numero di registrazione del marchio.

Art. 4 Informazioni sul contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.

Art. 5 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero nonché al deposito di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Art. 6 Domanda d’intervento all’Amministrazione delle dogane

1 Chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 della legge sulla protezione degli stemmi del 21 giugno 2013 può presentare una domanda d’intervento.

2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.

3 La Direzione generale delle dogane decide sulla domanda entro e non oltre 40 giorni lavorativi dopo la ricezione della documentazione completa.

4 La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

1 RS 232.21