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Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine
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degli accordi programmatici nel settore ambientale
6. Ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia
Art. 15 cpv. 2
2Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto dei requisiti della protezione delle specie e dei biotopi.
7. Ordinanza del 20 novembre 19967 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica
Ingresso
visti l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20038
sull’ingegneria genetica e l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv. 1
1La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 3 cpv. 1 e 2
1Abrogato
2La Commissione informa l’opinione pubblica periodicamente su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.
Art. 5 cpv. 1 e 2
1La Commissione si compone di 15 membri.
2Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.
Art. 6
Abrogato