Progetto

Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

degli accordi programmatici nel settore ambientale

6. Ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia

Art. 15 cpv. 2

2Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto dei requisiti della protezione delle specie e dei biotopi.

7. Ordinanza del 20 novembre 19967 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Ingresso

visti l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20038

sull’ingegneria genetica e l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 1 cpv. 1

1La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 3 cpv. 1 e 2

1Abrogato

2La Commissione informa l’opinione pubblica periodicamente su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.

Art. 5 cpv. 1 e 2

1La Commissione si compone di 15 membri.

2Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.

Art. 6

Abrogato

6 RS 922.01

7 RS 172.327.8

8 RS 814.91

9 RS 172.010

10 RS 172.010.1