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Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine
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degli accordi programmatici nel settore ambientale
compito sussidiabile. Vi rientrano le spese di progettazione, acquisto del terreno, esecuzione e picchettazione.
2Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.
Art. 8a Importo soglia
Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 10 milioni di franchi sono decise dall’UFAM d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 24 Sistemi d’allarme e piani d’emergenza
I Cantoni provvedono alla realizzazione e all’esercizio dei sistemi d’allarme nonché all’allestimento dei piani d’emergenza necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.
Art. 26 cpv. 1
1L’UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d’acqua e analizza i maggiori eventi dannosi.
Art. 27 cpv. 1 lett. a, b ed e
1I Cantoni:
a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e li analizzano;
e. Abrogata
2. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste2
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».
Art. 15 cpv. 1
1I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:
a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di protezione dalle catastrofi naturali (catasto delle opere di protezione);