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Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine

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Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, in particolare all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019

del … Disegno

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 2 novembre 19941 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 1 lett. abis

Sono accordate indennità se:

abis. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipano al finanziamento;

Art. 2, rubrica, cpv. 1 e 5 lett. a Indennità

1Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

5Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione;

Art. 2a Costi computabili

1Per le indennità di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il

1 RS 721.100.1

2010–3340