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Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine
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Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, in particolare all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019
del … Disegno
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 2 novembre 19941 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».
Art. 1 lett. abis
Sono accordate indennità se:
abis. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipano al finanziamento;
Art. 2, rubrica, cpv. 1 e 5 lett. a Indennità
1Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:
5Non è accordata alcuna indennità per:
a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione;
Art. 2a Costi computabili
1Per le indennità di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il
1 RS 721.100.1
2010–3340