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Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 6 pagine
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degli accordi programmatici nel settore ambientale
b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e li analizzano; e
c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate.
Art. 16, rubrica e cpv. 1 Sistemi d’allarme e piani d’emergenza
1Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme e allestiscono piani d’emergenza. Essi provvedono all’allestimento e alla gestione delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione pertinenti.
Art. 18 cpv. 4
4Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale.
Art. 39 cpv. 5 lett. a
5Non è accordata alcuna indennità per:
a. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione;
Art. 39a Costi computabili per le misure di protezione contro le catastrofi
naturali
1Per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese di progettazione, acquisto del terreno, esecuzione e picchettazione.
2Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.
Art. 43 cpv. 1 lett. a e b
1L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:
a. per le basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni: in base all’estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla pianificazione;
b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale: in base all’entità e alla qualità delle misure di ottimizzazione previste e attuate dal Cantone;