Commenti alle modifiche

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

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Commento all’ADR 2017 Documento 1.2

a) I veicoli dei numeri ONU 3166 e 3171 sono definiti dalla DS 385 e non possono più essere esentati dalla regolamentazione per via dell’armonizzazione in vista del trasporto multimodale (NOTA del 2.2.9.1.14). Nel 2.2.9.32 sono assegnati al codice di classificazione M11. Le disposizioni dei veicoli trasportati come carico sono state raggruppate, mentre le esenzioni per i veicoli a gas 1.1.3.2 b) o a carburante liquido 1.1.3.3 b) e c) nonché i requisiti per i sistemi di stoccaggio a idruro metallico della DS 356 sono stati inseriti nella nuova DS 666.

- La DS 666 concernente i veicoli e il loro equipaggiamento tratta i seguenti punti:

i. conformità delle pile al litio (DS 666, 240, 667);

ii. approvazione dei sistemi di stoccaggio a idruro metallico (DS 666 c));

iii. applicazione ai carburanti liquidi delle condizioni del 1.1.3.3 b) (DS 666 a));

iv. applicazione ai carburanti gassosi delle condizioni del 1.1.3.2 b) (DS 666 b)) e il funzionamento dell’equipaggiamento durante il trasporto è autorizzato.

- La DS 240 distingue tra gli equipaggiamenti dei numeri ONU 3091 e 3481 e i veicoli elettrici dotati di batterie del numero ONU 3171, le cui pile al litio devono soddisfare il 2.2.9.1.7. La disposizione include gli equipaggiamenti trasportati in imballaggi le cui parti staccabili permettono di evitare gli spostamenti all’interno dell’imballaggio e precisa che i veicoli possono contenere altre merci pericolose necessarie al loro funzionamento.

- La DS 312 attribuisce i vari tipi di propulsione alle varie rubriche.

- La DS 667 definisce le condizioni di esenzione delle pile al litio contenute nei veicoli.

b) Motori e macchine dei numeri ONU 3528, 3529 e 3530: i motori a combustione interna non figurano più nella rubrica del numero ONU 3166, ma nelle nuove rubriche per i motori e le macchine dei numeri ONU 3528, 3529 e 3530. La DS 363 attribuita a questi numeri ONU non si applicherà quindi più ai numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475. I motori e le macchine che non sono trasportati vuoti o senza il serbatoio del carburante, ma contengono una quantità di combustibile liquido ≥ 1000 l per i numeri ONU 3528 e 3530 o hanno una capacità ≥ 1000 l per il numero ONU 3529 sono soggetti a requisiti di marcatura e documentazione conformemente al 5.4.1, che prevede la dicitura «Trasporto secondo la disposizione speciale 363» (5.4.1.1.21).

 DS 376 per le pile e batterie al litio pericolose: per evitare che l’autorità competente di ciascun Paese

interessato dall’invio debba rilasciare un’autorizzazione, le condizioni di trasporto delle batterie e delle pile difettose e pericolose potranno essere definite da una sola Parte contraente.

 La DS636 specifica nuovamente le condizioni di trasporto di pile e batterie al litio contenute nelle appa-

recchiature domestiche trasportate per loro decontaminazione, smantellamento, smaltimento o riciclaggio.

 L’esenzione DS 658 per gli accendini (n. ONU 1057) è estesa ai grandi contenitori.

 Il campo d’applicazione della DS 310, che esenta le serie di produzione di non oltre 100 pile e batterie dei

numeri ONU 3090 e 3480 e il trasporto dei loro prototipi di pre-produzione da testare, è stato esteso agli equipaggiamenti dei numeri ONU 3091 e 3481 imballati secondo la nuova P910 del 4.1.4.1, comprendente anche le condizioni per il loro trasporto non imballati. La nuova DS 310 prevede che sul documento di trasporto figuri la dicitura «Trasporto secondo la disposizione speciale 310».

Introduzione delle disposizioni speciali seguenti:

 DS 378 per i rivelatori di radiazione: autorizza per i gas dei numeri ONU 1006, 1013, 1046, 1056, 1065,

1066, 1956, 2036 l’utilizzo di recipienti a pressione non ricaricabili che non soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.2 né l’istruzione d’imballaggio P200 del 4.1.4.1 e stabilisce che il documento di trasporto riporti la dicitura «Trasporto secondo la disposizione speciale 378»;

 DS 379 per i numeri ONU 1005 e 3516: precisa le condizioni di esenzione dell’ammoniaca anidra adsor-

bita o assorbita da un solido contenuto in sistemi di generazione di ammoniaca o in recipienti destinati a equipaggiare questi sistemi, utilizzati in particolare per ridurre le emissioni inquinanti di gas NOx dei veicoli;

 DS 382 per il numero ONU 2211 per i polimeri in granulati: fissa delle condizioni di esenzione;

 DS 383 per il numero ONU 2000 per le palline da tennistavolo; e

 DS 668 per i materiali per la segnaletica orizzontale trasportati a caldo del numero ONU 3257.

Disposizioni per le merci pericolose imballate in quantità limitate (capitolo 3.4) ed esenti (capitolo 3.5)

Il materiale assorbente delle merci pericolose in quantità esenti (3.5.2 b)) potrà essere impiegato sia nell’imballaggio intermedio sia in quello esterno, allo scopo di facilitarne l’eliminazione.