Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine

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Commenti alle modifiche dell’ADR 2015 Documento 1.2

Commenti alle modifiche dell’ADR 2015

Le proposte di modifica all’ADR 2015 sono raccolte in un documento di oltre 150 pagine (cfr. documento 1.1 «Modifiche ADR 2015»). I commenti che seguono si riferiscono soltanto ai punti più significativi.

Esenzioni (1.1.3)

• L’esenzione 1.1.3.1 c), sinora applicata soltanto agli imballaggi, viene estesa ai contenitori intermedi per

il trasporto alla rinfusa (IBC) e ai grandi imballaggi.

• Si precisa che l’esenzione concernente i carburanti liquidi adibiti al funzionamento di un equipaggiamen-

to di cui al 1.1.3.3 a) è applicabile soltanto nel caso in cui il carburante venga utilizzato durante il trasporto o sia destinato all’uso durante il trasporto.

• L’esenzione concernente i carburanti destinati al funzionamento di macchinari e apparecchi mobili non

circolanti su strada viene indicata nella nuova sottosezione 1.1.3.3 c).

• Il criterio per il calcolo della quantità massima totale consentita di materie liquide di cui alla tabella

1.1.3.6.3 viene modificato. Mentre sinora si considerava la capacità nominale del recipiente, d’ora in avanti è determinante la quantità totale, in litri, di merci pericolose contenute all’interno. Viene altresì stabilito che, in caso di gas compressi e prodotti chimici sotto pressione, è determinante la capacità in acqua del recipiente.

• Al 1.1.3.6.5 vengono elencate ulteriori esenzioni di cui non si deve tener conto nel calcolo della quantità

massima consentita di cui alla tabella 1.1.3.6. Viene così anche chiarito che le merci pericolose esentate ai sensi del 1.1.3.1 c) devono essere calcolate.

• D’ora in avanti i sistemi di immagazzinamento e produzione di energia elettrica, come ad es. condensa-

tori elettrici e asimmetrici, sistemi di stoccaggio ad idruro metallico o celle a combustibile, installati a bordo di veicoli o in uno dei loro equipaggiamenti sono equiparati alle pile al litio, per cui sono esentati dalle disposizioni dell’ADR ai sensi del 1.1.3.7.

• L’esenzione riguardante le lampadine viene indicata separatamente nella nuova sottosezione 1.1.3.10.

Le esenzioni di cui al 1.1.3.2 c) e h) non si applicano più al trasporto di lampadine.

Definizioni (1.2.1)

• A seguito della modifica al 1.1.3.6.3, non occorre più definire l’espressione “capacità nominale del reci-

piente (volume nominale)”, che viene pertanto cancellata.

• Alcune definizioni già esistenti vengono adattate e/o integrate: “container per il trasporto alla rinfusa”,

“trasporto alla rinfusa”, “recipiente di piccola capacità contenente gas (cartucce di gas)”.

• Vengono introdotte le seguenti nuove definizioni: “imballaggio di soccorso”, “sistema di gestione”, “rileva-

tore di radiazioni di neutroni” e “sistema di rilevamento delle radiazioni”.

Misure transitorie (capitolo 1.6)

• I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi fabbricati, ricostruiti o riparati

tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, il cui carico di impilamento massimo autorizzato è indicato su pittogramma secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014, potranno ancora essere utilizzati (1.6.1.15, 1.6.1.26).

• La sottosezione 1.6.1.29 contiene una nuova disposizione transitoria per le pile e le batterie al litio che

sostituisce quella attuale (1.6.1.24).

• Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre

2014 potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.30).

• La marcatura indicante la capacità di stoccaggio dell’energia prescritta in wattora (Wh) non è obbligato-

ria per i condensatori elettrici a doppio strato (n° ONU 3499) costruiti prima del 1° gennaio 2014 e per i condensatori asimmetrici (n° ONU 3508) costruiti prima del 1° gennaio 2016 (1.6.1.33 e 1.6.1.34).

• I pacchi di bombole con marcatura non conforme alle sezioni 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 potranno ancora

essere utilizzati fino alla successiva prova periodica, da effettuarsi dopo il 1° luglio 2015 (1.6.2.13 e 1.6.2.15).