Commenti alle modifiche

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

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Commento all’ADR 2017 Documento 1.2

Per poter applicare un’esenzione anche al combustibile da riscaldamento usato sui veicoli durante il trasporto, al 1.1.3.3 il termine «carburante» è stato sostituito con «combustibile».

Obblighi degli operatori (1.4.2)

Il trasportatore dovrà assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per singole classi si trovino a bordo del veicolo non solo per il conducente, ma per l’intero equipaggio (1.4.2.2.1 g)), mettendo a disposizione di quest’ultimo le istruzioni scritte previste dall’ADR (1.4.2.2.6).

Disposizioni transitorie (1.6)

Le disposizioni transitorie 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31 e 1.6.1.32 sono abrogate.

Consulente per la sicurezza (1.8.3)

Sono introdotti nuovi requisiti per l’esame normale (1.8.3.12.2) ed elettronico (1.8.3.12.5).

Restrizioni nelle gallerie (1.9.5)

Data la corrispondenza tra i rischi in galleria e quelli sui tratti a cielo aperto, le restrizioni in galleria sono state revocate per la prima rubrica della tabella A del capitolo 3.2 delle materie infettanti dei numeri ONU 2814 e 2900 e per le rubriche delle merci pericolose per l’ambiente dei numeri ONU 3077 e 3082 (1.9.5.2.2).

Classificazione (parte 2)

 Con il consenso dell’autorità competente, lo speditore potrà classificare diversamente alcune materie

menzionate nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2 (2.1.2.8). In tal caso, sul documento di trasporto deve figurare la dicitura «Classificato conformemente al 2.1.2.8» (5.4.1.1.20).

 Classe 1: l’autorità competente che attribuisce un oggetto o una materia alla classe 1 dovrà darne con-

ferma al richiedente per iscritto (2.2.1.9).

 Classe 2: è introdotta la possibilità di trasportare i gas chimicamente instabili a condizione che sia soddi-

sfatta la disposizione speciale «r» dell’istruzione d’imballaggio P200 (10) del 4.1.4.1(2.2.2.2.1).

 Classe 3: al 2.2.3.1.5.2 le materie viscose che sono al tempo stesso infiammabili e pericolose per

l’ambiente sono esentate dalle disposizioni dell’ADR se soddisfano la DS 375.

 In seguito a un incidente verificatosi nel 2012 in un container marittimo, sono stati creati e introdotti nella

classe 4.1 quattro nuovi numeri ONU per i materiali polimerizzanti che non possono essere classificati altrove (2.1.1.1, 2.2.41.1.1, 2.2.41.1.2, 2.2.41.1.20, 2.2.41.1.21 e 2.2.41.3). Si tratta di materiali polimerizzanti stabilizzati solidi (n. ONU 3531) e liquidi (n. ONU 3532) nonché con regolazione della temperatura solidi (n. ONU 3533) e liquidi (n. ONU 3534). Questi materiali sono associati alla nuova definizione di «temperatura di polimerizzazione autoaccelerata (TPAA)» di cui al 1.2.1, determinata allo stesso modo della temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA). Le condizioni di controllo della TPAA sono descritte al 2.2.41.1.21 e le disposizioni applicabili al 3.1.2.6 a). Questi materiali sono devono soddisfare i requisiti della DS 386 del capitolo 3.3, che precisa come procedere al controllo della temperatura quando la stabilizzazione chimica non è efficace e quali misure adottare per prevenire la polimerizzazione delle rubriche, già comprese nell’ADR, dei gas chimicamente instabili delle classi 2 (2.2.2.2.1), 3 (2.3.2.2.2), 6.1 (2.2.61.2.1) e 8 (2.2.8.2.1).

 Classe 6.2 (trasporto di animali infetti): gli animali vivi infettati volontariamente dovranno essere classifi-

cati nella classe 6.2, mentre quelli infettati involontariamente dipenderanno dai regolamenti dei Paesi di origine, di transito e di destinazione (NOTA 1 2.2.62.1.1); il trasporto degli animali infetti è disciplinato in una nuova NOTA al 2.2.62.1.12.1.

 Classe 9:

- animali geneticamente modificati: la nuova NOTA 3 al 2.2.9.1.11 precisa le condizioni di esenzione per i trasporti di animali geneticamente modificati;

- i difenilmetani monometilici alogenati che possono produrre diossine sono stati inseriti nelle rubriche dei numeri ONU 3151 (liquidi) e 3152 (solidi).

Tabella A, lista delle merci pericolose (3.2.1)

La tabella A del capitolo 3.2 è completata e modificata in vari punti: in particolare, il pericolo di tossicità è attribuito ai materiali radioattivi dei numeri ONU 2977 e 2978 nonché al numero ONU 2815 Namminoetilpiperazina.

Disposizioni speciali applicabili a una materia o a un oggetto particolare (3.3.1)

Modifica di varie disposizioni speciali: 188, 207, 225, 236, 310, 363, 369, 370, 376, 636, 655, 658 e 664.

 DS 240, 312, 363, 385, 666 e 667 per i veicoli dei numeri ONU 3166 e 3171 nonché i motori e le macchi-

ne dei numeri ONU 3528, 3529 e 3530: per facilitare il trasporto multimodale, i veicoli, il loro equipaggiamento, le macchine e i motori sono soggetti a determinati requisiti se sono trasportati come carico.