Commenti alle modifiche
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Commento all’ADR 2017 Documento 1.2
Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli (parte 9)
Le linee guida per compilare il certificato di approvazione del 9.1.3.1 possono essere consultate sul sito
Internet http ://www.unece.org/trans/danger/danger.html.
Al 9.2.4.3 sono introdotte nuove disposizioni per il serbatoio di carburante dei veicoli. I carburanti liquidi
devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento ECE n. 34. I veicoli EX/II, EX/III, FL e OX esistenti dotati di serbatoi non omologati secondo tale regolamento potranno continuare a essere utilizzati dopo il 30 giugno 2017 (1.6.5.16).
Fatta eccezione per i veicoli EXII e EXIII, i gas sono autorizzati come carburanti, mentre i serbatoi e il
motore (9.2.4.4) devono essere conformi al Regolamento ECE n. 110 per il «Gas naturale compresso (GNC)» (n. ONU 1971) e il «Gas naturale liquefatto (GNL)» (n. ONU 1972; gas definiti al 1.2.1) e al Regolamento ECE n. 67 per il GPL.
I veicoli OX sono stati eliminati dalla regolamentazione. L’esame tecnico annuale e il certificato di appro-
vazione conformi al modello del 9.1.3.5 applicabili fino al 31 dicembre 2016 potranno continuare a essere applicati (1.6.5.18, 1.6.5.19 e 1.6.5.20).