Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 10 pagine

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Panoramica

Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

La mozione Baumann (12.4203) del 13 dicembre 2012, accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di proporre una modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61). I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste vanno esentati dall’imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale. La restituzione dell’imposta non influisce sulla cassa della Confederazione, ad eccezione dell’eventuale maggiore fabbisogno di personale al fine del disbrigo delle procedure di restituzione.

18 partecipanti alla consultazione si sono espressi a favore del progetto, mentre 21 contro.

Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l’esenzione dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale occasione è stato deciso di aggiungere nella LIOm una delega delle competenze a favore dell’autorità fiscale. Questa aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.

Il progetto è stato accolto all’unanimità: 18 partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi a favore e nessuno contro.