proposte di modifica
Consultazione 2014/94: Attuazione del Regolamento (UE) n. 165/2014, prima fase: modifica dell'OLR 1 (campo d'applicazione e integrazione delle prescrizioni riguardanti l'uso dell'odocronografo). Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) · 4 pagine
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Allegato 1a
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del campo d’applicazione e integrazione delle prescrizioni d’uso dell'odocronografo (prima parte dell’adeguamento al nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014) Testo in vigore Proposta di modifica Art. 4 Eccezioni Art. 4 Eccezioni Cpv. 1 Cpv. 1
1 La presente ordinanza non si applica ai 1 testo in vigore
conducenti di veicoli:
a. con una velocità massima ammissibile non a. testo in vigore
superiore a 40 km/h;
b. usati da esercito, polizia, corpo pompieri, b. testo in vigore
protezione civile o per incarico di queste i-
stanze;
c. usati per il trasporto di persone nel traffico di c. testo in vigore
linea, nella misura in cui la lunghezza della
linea non superi i 50 km;
d. usati nei servizi d’urgenza, per misure di d. testo in vigore
salvataggio o per operazioni di trasporto
non commerciale di aiuto umanitario;
e. equipaggiati specialmente per compiti sani- e. testo in vigore
tari;
f. equipaggiati specialmente per f. testo in vigore
l’autosoccorso stradale e impiegati entro un
raggio di 100 km dalla loro postazione;
g. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per g. testo in vigore
lavori di riparazione e manutenzione, sono
eseguite corse di prova o di trasferimento o
che non sono ancora in circolazione come
nuovi o trasformati;
h. con un peso totale fino a 7,5 t e combina- h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazio-
zioni di veicoli con un peso totale fino a ni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t, 7,5 t, non impiegati per trasporti commerciali non impiegati per trasporti commerciali di di cose, cose,
1 non impiegati per trasporti commerciali di cose, o
2 utilizzati entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa per
il trasporto di materiale, attrez-
zature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, sempre che la guida del veicolo non sia
l’attività principale del condu-
cente;
i. di valore storico (veicoli d’epoca) e non usati i. testo in vigore
per trasporti commerciali di cose o persone.