proposte di modifica
Consultazione 2014/94: Attuazione del Regolamento (UE) n. 165/2014, prima fase: modifica dell'OLR 1 (campo d'applicazione e integrazione delle prescrizioni riguardanti l'uso dell'odocronografo). Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) · 4 pagine
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Allegato 1a
Art. 14c Presentazione dei documenti o dei Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti l’odocronografo dati riguardanti l’odocronografo
1 Se guida un veicolo con un odocronografo Immutato
analogico, il conducente deve essere in
grado di presentare in qualsiasi momento
all’autorità d’esecuzione il disco del giorno
in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28
giorni nonché la carta del conducente, nel
caso sia titolare di una tale carta; i dischi
precedenti sono restituiti al datore di lavoro
affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).
2 Se guida un veicolo con un odocronografo
digitale, il conducente deve essere in grado
di presentare in ogni momento all’autorità
d’esecuzione la carta del conducente.
3 Se guida alternativamente un veicolo con
odocronografo analogico e un veicolo con
odocronografo digitale, il conducente deve
poter presentare in ogni momento
all’autorità:
a. il disco e gli estratti della giornata in corso
conformemente all’articolo 14b capoversi 4
e 5;
b. i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni
durante i quali ha guidato un veicolo con-
formemente all’articolo 14b capoversi 4 e 5;
c. la carta del conducente.
Commenti:
L’articolo 34 paragrafo 3 lettera b secondo comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, in vigore nell’Unione europea dal 2 marzo 2015, vieta esplicitamente agli Stati membri di imporre ai conducenti l’obbligo di presentare attestati per le attività svolte nei periodi in cui non hanno utilizzato il veicolo (p. es. ferie, malattia), mentre finora questa norma è stata applicata in maniera assai differente dai diversi Stati.
L’OLR 1 non prevede un simile obbligo di attestazione (cfr. art. 14c OLR 1): l’articolo 14c si applica anche ai conducenti soggetti all’OLR 2 in ragione del rimando nell’articolo 16a OLR 2 e, in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 OLR 1, ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero quando circolano in Svizzera.
Per i conducenti che circolano all’estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, l’articolo 3 capoverso 2 OLR 1 riserva prescrizioni più severe delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. L’appendice 3 numero 1 dell’AETR prevede attualmente un obbligo di attestazione nel caso in cui un conducente si sia assentato per malattia o vacanze o abbia guidato un veicolo che non rientra nel campo d’applicazione dell’AETR. È tuttavia prevedibile un adeguamento, dal momento che gli Stati membri dell’Unione europea sono tutti Parti contraenti dell’AETR e l’Unione europea ha manifestato l’intenzione di adottare, negli organi competenti, provvedimenti idonei a stabilire la necessaria coerenza tra il nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 e l’AETR.