proposte di modifica

Consultazione 2014/94: Attuazione del Regolamento (UE) n. 165/2014, prima fase: modifica dell'OLR 1 (campo d'applicazione e integrazione delle prescrizioni riguardanti l'uso dell'odocronografo). Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) · 4 pagine

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Allegato 1a

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Il 28 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE)

n. 165/2014 che modifica, fra l’altro, l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 [cfr. art. 45 del Regolamento (UE) n. 165/2014]. Data la sua validità nell’Unione europea già dal 2 marzo 2015, la presente revisione richiede una certa urgenza. In considerazione dell’imminente integrazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 nell’ambito dell’accordo sui trasporti terrestri e al fine di evitare distorsioni della concorrenza, una prima fase vedrà l’adeguamento dell’OLR 1 al diritto in vigore dal 2 marzo 2015 nell’Unione europea.

I veicoli o le combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa saranno esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, a condizione che la loro guida non costituisca l’attività principale del conducente. La modifica è rivolta in particolare agli artigiani (p. es. imbianchini, stuccatori, idraulici ecc.) che per svolgere il proprio mestiere hanno bisogno di veicoli adibiti al trasporto di cose. Finora tale normativa era contenuta nell’articolo 13 paragrafo 1 lettera d del Regolamento (CE) n. 561/2006, e dunque nelle deroghe che gli Stati membri dell’Unione europea potevano accordare a titolo facoltativo sul proprio territorio o, con l’accordo di un altro Stato membro, anche sul territorio di quest’ultimo. Il raggio era tuttavia limitato a 50 km dalla sede dell’impresa. All’epoca la Svizzera non aveva recepito la summenzionata deroga facoltativa.

Attualmente l’OLR 1 esclude dal campo d’applicazione i conducenti di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t e di combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t soltanto se veicoli e combinazioni non vengono impiegati per trasporti commerciali di cose (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h OLR 1). Nel traffico interno, l’OLR 1 non si applica inoltre ai conducenti di combinazioni di veicoli per il trasporto di cose se il peso totale del veicolo trattore non supera le 3,5 t e, nel caso dei trattori a sella, se il peso totale della combinazione non supera le 5 t, come indicato nella loro licenza di circolazione, indipendentemente dal fatto che tali trasporti di cose siano o meno commerciali (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b OLR 1). Al momento, l’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), ratificato dalla Svizzera, non prevede nel pertinente articolo 2 numero 2 lettera j una normativa analoga; è tuttavia prevedibile un adeguamento, dal momento che gli Stati membri dell’Unione europea sono tutti Parti contraenti dell’AETR e l’Unione europea ha manifestato l’intenzione di adottare, negli organi competenti, provvedimenti idonei a stabilire la necessaria coerenza tra il nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 e l’AETR.

La modifica dell’articolo 4 capoverso 1 OLR 1 mira in particolare a offrire agli artigiani svizzeri le medesime opportunità dei loro colleghi europei. Inoltre, per i conducenti di veicoli esclusi dall’OLR 1 si applica, di regola, la legge sul lavoro (LL). Anche il divieto di circolare la notte e la domenica giusta l'articolo 91 ONC, tuttora vigente in Svizzera, impedisce che i conducenti in futuro esclusi dall’OLR 1 possano guidare 24 ore su 24.